Laura Melis Avocato Lucca
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Tutti al mare… Anzi no! Ma torni a casa con il risarcimento

di LAURA MELIS Avvocato – Scopri come ottenere il risarcimento per una vacanza se le strutture ricettive non sono all’altezza del pattuito.

E’ tutto pronto, valigie in auto e quel che serve, dalle maschere subacquee ai ramponi da ghiaccio, secondo i gusti. Anche qualche sogno finalmente realtà: un meritato relax, mare, passeggiate, aria pulita e un po’ di tempo per i figli finalmente.

Peccato che, giunti a destinazione, la realtà sia diversa da quella immaginata e soprattutto promessa: strutture ricettive al di sotto delle aspettative contrattualizzate, fatiscenti o sporche quando l’organizzatore è un tour operator o un’agenzia di viaggio, o addirittura alloggi proprio inesistenti, quando – come spesso accade – ci siamo convinti di annunci trabocchetto, d’imbroglioni più che privati! Vacanza rovinata!!

Il lettore saprà che il turista, in tali casi, può richiedere ed ottenere dal Giudice il risarcimento del danno per vacanza rovinata, cioè per il pregiudizio arrecato al turista che non ha potuto godere del viaggio, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore, privato o tour operator che fosse. In modo particolare, la vacanza è rovinata quando – a causa del predetto inadempimento – il viaggio non ha offerto e assicurato al turista il relax, il riposo e lo svago per cui era stato acquistato. Di conseguenza, il malcapitato che, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e al rimborso dei costi sostenuti, ma anche al risarcimento dei danni morali, categoria ampia ed unitaria che include la lesione di diritti fondamentali della persona.

La disciplina in materia di contratti del turismo organizzato è contenuta nel D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE. In particolare, ai sensi dell’art. 46 di tale decreto, “il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

A questa legislazione si lega la giurisprudenza più recente in materia della Corte di Cassazione, che più volte si è espressa in via favorevole alla liquidazione del danno morale (oltre a quello patrimoniale per le spese sostenute) in caso di vacanza rovinata.

La disposizione, nonché la giurisprudenza correlata, si applicano estensivamente anche nel caso in cui si tratti di locazione turistica di immobile privato, in cui dovrà parimenti dimostrarsi lo stress psicofisico ed il disagio derivanti dalle condizioni di vacanza offerte dal locatore e l’irripetibilità dell’occasione perduta. Questo ultimo aspetto, interessante e particolare nei suoi elementi caratterizzanti, riguarda l’impossibilità di poter riorganizzare la vacanza.

In poche parole si potrebbe giustamente sostenere che non solo abbiamo perso giorni trascorsi nella desolazione e che non ci verranno restituiti (tempo fugit) ma il tempo destinato a recuperare forze ed energie, e ai bambini non sarà facile spiegarlo.

(foto: licenza pxhere – https://pxhere.com/it/photo/1026223)