Cronaca della Versilia

Rimborso spese ospedaliere fatte da privati: bufala o verità?

di Lucia Paolini – Secondo Altroconsumo 9 persone su 10 hanno problemi con le prenotazioni al CUP. Ecco come è possibile chiedere il rimborso

Il modulo per la richiesta dei rimborsi

E’ di pochi mesi fa la relazione di Altroconsumo sulle lunghe liste di attesa del cup. Da quello che risulta, secondo Altroconsumo, 9 persone su 10 hanno problemi con le prenotazioni e per tale motivo almeno la metà si rivolge ai privati.

Leggendo la relazione si evince che per due terzi degli intervistati, le attese risultano troppo lunghe, spesso superando le urgenze indicate sulla ricetta. Per molti, le strutture ospedaliere sono troppo distanti oppure gli appuntamenti non sono disponibili a causa delle agende di prenotazione chiuse, che è a tutti gli effetti una pratica illegale. Inoltre, è difficile contattare i CUP, le ricette scadono e i controlli vengono annullati. Il problema più grande, sempre secondo Altroconsumo, si avrebbe per quanto riguarda le visite specialistiche. Tra gli esami più segnalati vi sono le ecografie, soprattutto dell’addome, della tiroide, della mammella e della spalla (circa 150 segnalazioni), seguite da risonanze magnetiche, TAC (circa 100 segnalazioni) e gastroscopie (circa 25 segnalazioni).

La cronaca si sta riempiendo di articoli che evidenziano il problema e anche raccontano di arresti, da parte del NAS di medici e infermieri per illecito sulle liste di attesa.

In questa giungla appaiono anche informazioni relative alla possibilità di avere un rimborso delle spese ospedaliere se i tempi di attesa sono troppo lunghi e il paziente si ritrova per necessità a andare da un privato e pagare di tasca propria esami e visite, che spesso hanno costi parecchio salati.

Ma questa cosa è vera oppure è una bufala?

Non è facile capirlo, visto che con una semplice ricerca su internet non arrivano informazioni esaustive in tale senso.

Unica possibilità è telefonare all’ufficio relazioni con il pubblico.

Non otterrete una vera e propria risposta, ma sicuramente vi verrà messa a disposizione una circolare che spiega dettagliatamente come comportarsi in merito alle lunghe liste di attesa.

Si legge dalla circolare, a seguito della citazione dei vari decreti e comma che: “…qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre gli standard previsti per i tempi di attesa, l’assistito possa chiederne l’erogazione nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell’Azienda di riferimento il costo della prestazione al netto dell’eventuale ticket dovuto”.

Pare quindi che richiedere un rimborso sia assolutamente fattibile, anche se a ben vedere, qua si fa riferimento a una pratica chiamata ‘intramoenia’.

Per intramuraria o intramoenia, si intendono, citando direttamente il ministero della salute: “Le prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa”.
Si precisa che siccome il medico deve rilasciare la fattura, il costo è detraibile dalle tasse.
In realtà quindi non si sta parlando di un vero e proprio rimborso a seguito di una visita fatta presso una struttura privata.
Pertanto il quesito rimane, posso andare a fare una visita privatamente e poi richiedere il rimborso all’azienda ospedaliera?
Continuando a leggere la circolare, si fa riferimento ai i tempi legali per i quali esami e visite debbano essere effettuate, in base alla legge vigente.
Ogni ricetta, in basso ha indicato una classe di priorità:

U = urgenza differibile – entro 72 ore: prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Devono essere prenotate entro le 48 ore dalla data di prescrizione.

B = Breve – entro 10 giorni: prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi a breve distanza del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.

D = Differibile – entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali: prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente.

P = Programmata – da erogarsi in un arco temporale maggiore (entro 120 giorni): prestazioni che possono essere programmate in un maggiore arco di tempo in quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità o in quanto rappresenta un accesso di follow up.

Controllate sempre bene in che classe di priorità siete stati inseriti quando è stata fatta la ricetta, altrimenti sarà impossibile fare qualsiasi richiesta.

Anche i ricoveri hanno una classe di priorità.

A= ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.

B = ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

C = ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

D = ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati di norma entro 12 mesi.

Molto quindi dipende dai tempi scritti sulla vostra ricetta.

A tal proposito, in caso non fosse possibile garantire l’esame o la visita, nei tempi prescritti dalla legge, potete richiedere di essere inseriti nel PNGLA , il piano nazionale del governo sulle liste d’attesa. Una volta che siete stati inseriti nella lista d’attesa e che nonostante questo inserimento, non vi sia la possibilità di avere la prestazione nei tempi prescritti, potete andare a farla privatamente e chiedere poi l’intero importo all’azienda sanitaria.

E’ importante avere i documenti che attestano la vostra presenza nel PNGLA e che i tempi di attesa siano conformi ai piani nazionali.

Purtroppo però ancora non è sufficiente per avere il rimborso agognato, infatti viene assolutamente esclusa la possibilità di un ricorso diretto : “Il ricorso diretto del paziente alla libera professione intramoenia, pertanto, non è previsto fra le azioni definite da regione Toscana in quanto si ritiene che tutte le azioni messe in atto nel corso degli anni siano sufficienti a superare le criticità di accesso alle prestazioni sanitare” è spiegato nella circolare.

Quindi come deve fare un paziente per poter fare ricorso? Deve chiamare l’urp e farsi seguire per poter avere il giusto trattamento e tramite loro avviare, se si rientra in quel caso specifico nel rimborso.

Nel caso non fosse abbastanza chiaro, la circolare conclude escludendo ogni possibilità di ricorso successivamente alle analisi o visite mediche: “Si ribadisce, infine, che è da escludersi che possano essere prese in considerazioni richieste di rimborso a posteriori (ossia a prestazione già eseguita) di somme relative all’erogazione di prestazioni in libera professione o presso strutture private, in quanto non sarebbe possibile per l’azienda effettuare le opportune verifiche circa l’effettiva indisponibilità di prenotazione in regime SSN relativa al caso specifico”.

Come spesso accade, nel tam tam di un’informazione, non tutti i dettagli arrivano nel giusto modo e pertanto in molti si ritrovano a intraprendere il percorso di richiesta, dopo aver già deciso di seguire la via privata, proprio a conseguenza dell’alto costo delle prestazioni, trovandosi a quel punto, tutte le porte chiuse. Non sempre per un paziente è possibile avere tutte queste informazioni prima di iniziare il percorso e l’urgenza di alcune prestazioni, legata alla necessità reale di cure, trasforma questo iter in un vero e proprio percorso a ostacoli, dove vige di fatto una regola presa dal mondo legale cioè il principio ignorantia legis non excusat, sancito dall’art. 5 c.p. , secondo il quale: “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”. Affermazione che ha dato vita al famoso detto popolare, anche se in questo caso, invece che la legge, si dovrebbe dire : “La sanità non ammette ignoranza”.