Cronaca della Piana

Capannori: nuove esenzioni per esposizione pubblicitaria

L’obiettivo è perseguire l’interesse pubblico. Il provvedimento segue l’atto di riduzione media del 30% delle tariffe.

L’amministrazione Del Chiaro, con l’approvazione di una apposita delibera, ha introdotto nuove esenzioni, riduzioni e facilitazioni per alcune tipologie del Canone unico di esposizione e diffusione pubblicitaria, nei limiti  di quanto permesso agli Enti Locali rispetto alla normativa nazionale, con l’obiettivo di perseguire l’interesse pubblico, recependo alcune osservazioni e richieste provenienti dalle attività del territorio.

Le dichiarazioni dell’assessora al Bilancio, Silvana Pisani

“Dopo aver proceduto ad una riduzione media del 30% delle tariffe del Canone unico di esposizione e diffusione pubblicitaria  per agevolare, in particolare,  la rete di piccole e medie imprese e i  negozi artigiani, adesso esaminando le osservazioni giunte dalle attività del territorio e proseguendo il confronto con le associazioni di categoria, abbiamo recepito quelle osservazioni che ci è permesso concretizzare nei limiti della autonomia regolamentare dei Comuni, introducendo  nuove esenzioni, riduzioni e facilitazioni  per alcune tipologie del canone unico di esposizione e diffusione pubblicitaria, alle quali comunque stavamo già lavorando. 

La legge nazionale su questa materia è particolarmente complessa e la nostra amministrazione esercitando l’autonomia regolamentare in materia, riconosciuta entro certi limiti  anche da alcuni pronunciamenti della Corte dei Conti, ha deciso di applicare alcune semplificazioni delle procedure e riduzioni ed esenzioni del canone per andare incontro alle esigenze del tessuto commerciale e artigianale del nostro territorio in un  momento particolarmente difficile dal punto di vista economico,  dando precise indicazione alla ditta affidataria della gestione del Canone unico di esposizione e diffusione pubblicitaria”.

Le modifiche apportate

Nel caso di rilievi da parte dei contribuenti sulle misure dei cartelli, la ditta affidataria della gestione del Canone unico di esposizione e diffusione pubblicitaria, accetterà le misure dichiarate dal contribuente e rettificherà gli avvisi 2025 e 2026, riservandosi di procedere a successivi controlli sul posto in contraddittorio con il contribuente, con applicazioni delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Vengono inoltre esentati con decorrenza 1 gennaio 2025 le ‘comunicazioni strumentali’ all’attività quali, ad esempio, “aperto”, “orario”, “ingresso”, “svendita”, “saldi”, ‘benvenuto” , “parcheggio” e similari. Tali comunicazioni, se pur soggette in via generale al pagamento del canone secondo la normativa nazionale, sono state segnalate dalle attività come difficilmente gestibili, per cui l’Ente ha deciso, nell’ambito della potestà regolamentare, di procedere alla loro esenzione, al fine di facilitare le attività e di semplificare la procedura.  Sulla stessa linea la decisione di esentare, sempre con decorrenza 2025, le pubblicità su elementi di arredo urbano come addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, ombrelloni: la ditta affidataria della gestione procederà a rettificare gli avvisi in questo senso con decorrenza dall’anno 2025.

Ed ancora in caso di rilievi riferiti al 2025, calcolati per l’annualità, dove ci sia la dichiarazione da parte del contribuente circa il periodo di esposizione dei cartelli “stagionali” e vetrofanie, inferiore ai tre mesi, la ditta considererà tali cartelli dichiarati “stagionali” dal contribuente stesso applicando la tariffa della pubblicità temporanea per tre mesi invece che pubblicità permanente per 12 mesi, rettificando gli avvisi 2025. Dal 2026 il contribuente dovrà dichiarare alla ditta affidataria lo spazio di vetrofania che intenderà usufruire annualmente.

Per le esposizioni pubblicitarie, di qualsiasi tipo, che il contribuente dichiarerà di aver tolto o di togliere entro il 30 aprile 2026, per l’anno 2026 non dovrà essere addebitato alcun canone, fermo restando il pagamento dell’annualità 2025.

Pubblicità illuminata

Considerato la giurisprudenza non univoca, non viene considerata ‘pubblicità illuminata’, soggetta al raddoppio della tariffa, l’esposizione pubblicitaria illuminata non direttamente dal contribuente: anche in questo caso la ditta procederà alla rettifica degli avvisi 2025 e 2026.

La delibera approvata dalla giunta stabilisce, infine, che relativamente agli avvisi rettificati, la data di scadenza del pagamento, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, è posticipata al 31.05.2026 ed in caso di pagamenti già effettuati la stessa procederà al rimborso delle somme pagate oggetto di storno.