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Attualità, Laura Melis - Avvocato

Assegno di mantenimento a rischio se lavori part-time

di LAURA MELIS Avvocato – Quando l’assegno di mantenimento non spetta a chi pur potendo lavorare a tempo pieno, sceglie il part-time.

Quello dell’assegno di mantenimento è un tema molto spinoso, spesso oggetto di conflitto tra coniugi ed argomento molto dibattuto anche dalla giurisprudenza di Roma.

Con l’ordinanza n. 5242/2024, la Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento non spetta a chi, pur avendo le competenze per lavorare a tempo pieno, sceglie di mantenere un impiego part-time, senza giustificazioni legate alla cura familiare o ad altre necessità oggettive

La disciplina del diritto di famiglia stabilisce che solo al coniuge cui non venga addebitata la separazione e che non abbia redditi propri sufficienti per garantirsi un idoneo sostentamento, spetterà l’assegno di mantenimento.

Nell’ordinanza citata, gli ermellini hanno sottolineato l’importanza dell’impegno individuale da parte del coniuge separato nel generare un reddito proprio, al fine di ottenere un’indipendenza economica. La Cassazione, quindi, ha confermato il principio più volte ribadito: non si può dipendere a tempo indeterminato dall’assegno di mantenimento corrisposto dall’altro coniuge e, qualora il coniuge beneficiario sia in grado di lavorare, ha l’obbligo di trovare un’occupazione, generando così un reddito proprio.

I giudici hanno quindi stabilito che non è previsto alcun diritto all’assegno per chi, pur avendo le competenze e l’esperienza necessarie per lavorare a tempo pieno e pur avendo tempo a disposizione per farlo, sceglie di mantenere un lavoro part time con un reddito ridotto.

Al contrario, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, l’assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell’impossibilità oggettiva di mantenersi autonomamente e in una condizione economica inferiore rispetto all’altro. Inoltre, è necessario che questa situazione economica deteriore non sia dovuta a decisioni personaliche abbiano ostacolato lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno.

L’ordinanza in commento nutre quell’orientamento giurisprudenziale che, ormai da anni, concepisce l’assegno di mantenimento come eccezione e non come regola, dando rilevanza principale e prioritaria all’autodeterminazione reddituale di ciascun coniuge, soprattutto all’indomani del venir meno del concetto di tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, su cui si fondava il diritto all’assegno di mantenimento, che la Cassazione ha, secondo una visione moderna e sganciata da obblighi matrimoniali superati, abolito, rendendo il diritto all’assegno una questione giuridica da verificare caso per caso in maniera stringente.